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Sez. 3, Sentenza n. 6775 del 21/05/1996 Ud. (dep. 05/07/1996) Rv. 205717 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere | Necessità di autorizzazione al subappalto - Art. 21 legge 13 settembre 1982, n. 646 - Abrogazione ex art. 34 legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1996-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205717-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - In genere

L'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e succ. modif., che statuisce la necessità dell'autorizzazione al subappalto, non è stato abrogato implicitamente dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ("Legge quadro in materia di lavori pubblici"). Quest'ultima normativa, prevedendo che il contratto di subappalto debba essere depositato nei novanta giorni successivi dall'aggiudicazione dell'appalto unitamente alla certificazione attestante l'iscrizione del subappaltatore nell'albo dei costruttori, non garantisce il controllo preventivo da parte della P.A.. Ne deriva che l'autorizzazione è ancora indispensabile, dovendo la stazione appaltante eseguire, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, le verifiche anche di natura tecnica stabilita dal secondo comma dell'art. 21 della legge n. 646 del 1982 con riferimento al subappaltatore. La legge del 1994, inoltre, ha espressamente disciplinato la conformità del regolamento alla disciplina antimafia e, quindi, al rispetto della legge n. 646 del 1982. Per i subappalti posti in essere tra la vigenza del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (art. 34) - che introduceva l'autorizzazione per silenzio-assenso e la legge 11 febbraio 1994, n. 109 - che non mantiene tale istituto - è necessario che il giudice di merito accerti se i lavori siano stati assentiti tacitamente".

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 34, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)