Sez. 6, Sentenza n. 49119 del 25/09/2003 Cc. (dep. 22/12/2003) Rv. 227709 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Provvedimento del pubblico ministero - Motivazione - Integrazione a mezzo di successivo provvedimento - Ammissibilità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la carenza di motivazione del provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone che le relative operazioni siano compiute con impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere sanata dallo stesso pubblico ministero, a proposito delle condizioni che legittimano il ricorso a detti impianti secondo il disposto del terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., mediante un successivo provvedimento a carattere integrativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)