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Sez. 6, Sentenza n. 23058 del 02/02/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 229914 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Richiesta di autorizzazione nella quale il P.M. prospetta al G.i.p. in via alternativa l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica - Provvedimento del pubblico ministero che dispone l'esecuzione delle operazioni presso gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica - Successiva attestazione della segreteria della Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti - Necessità di un successivo provvedimento del P.M. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229914-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazioni, è corretta la motivazione sulla utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica, allorchè tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione e l'attestazione della segreteria della Procura della indisponibilità degli impianti ivi esistenti sia intervenuta successivamente al decreto di attuazione del P.M. - che pertanto non contemplava tale situazione - ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione. Infatti, benchè successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degli impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione ad impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica (conf. Cass., sez. VI, 2 febbraio 2004 - 17 maggio 2004, n. 220, ric. Francavilla L., non massimata)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)