Sez. 6, Sentenza n. 7691 del 21/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 229004 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Decreto del pubblico ministero - Motivazione - Integrazione per mezzo di un successivo provvedimento - Ammissibilità - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la motivazione del decreto con il quale il pubblico ministero ha disposto che le relative operazioni siano compiute con impianti di pubblico servizio, o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere integrata dallo stesso pubblico ministero, a proposito della ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso a detti impianti, mediante un provvedimento diverso e successivo, che il giudice può considerare, unitamente all'altro, quando è chiamato a valutare l'utilizzabilità delle comunicazioni intercettate. (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)