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Sez. 3, Sentenza n. 5086 del 11/06/1987 (Rv. 453686 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - CREDITORI INTERVENUTI TARDIVAMENTE - NECESSITÀ DELLA RINUNCIA.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453686-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA - RINUNCIA AGLI ATTI ESECUTIVI - CREDITORI INTERVENUTI TARDIVAMENTE - NECESSITÀ DELLA RINUNCIA.*

La disposizione del primo comma dell'art. 629 cod. proc. civ., la quale prevede la Estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli Atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non fa alcuna distinzione fra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, con la conseguenza che ai fini dell'Estinzione occorre la rinuncia di tutti i suddetti creditori senza che il giudice dell'esecuzione, nella verifica della cessazione del processo esecutivo, possa procedere all'indagine in ordine alla perdita di efficacia del titolo esecutivo dei creditori, per l'avvenuto loro soddisfacimento, involgendo questioni da trattarsi in Sede di opposizione all'esecuzione. (V 5798/79, mass n 402446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 566, Cod. Proc. Civ. art. 596, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)