Sez. 3, Sentenza n. 26088 del 30/11/2005 (Rv. 585844 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - MANCATA COMPARIZIONE | Creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo - Facoltà di provocare gli atti di esecuzione - Sussistenza - Tardività dell'intervento - Irrilevanza - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - MANCATA COMPARIZIONE
Dalla norma dell'art. 629 cod. proc. civ., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi, ancorché siano intervenuti tardivamente, hanno la facoltà di provocare i singoli atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Resterebbe altrimenti frustrata la "ratio" della norma di impedire - per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela - che il processo si estingua quando vi sono creditori intervenuti che hanno interesse alla sua prosecuzione, senza che sussistano motivi per distinguere la posizione dei creditori intervenuti tardivamente rispetto a quelli intervenuti tempestivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)