diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3693 del 23/06/1984 (Rv. 435685 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - APPLICABILITÀ ALL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE.*
Stato
decisa il 1984-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435685-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - ESERCIZIO - CONDIZIONI - DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE - APPLICABILITÀ ALL'AZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE.*

L'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) - nel disporre che l'Esercizio dell'Azione di risarcimento del danno è subordinato al decorso di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento rivolta mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'assicuratore - ha fissato un'identica ed unica condizione, valida, oltre che per l'Azione nei confronti dell'assicuratore, anche per quella contro il responsabile civile, al quale, comunque, non deve essere inviata alcuna preventiva richiesta di risarcimento. (V 3455/83, mass n 428333; (V 5626/82, mass n 423395; (V 478/81, mass n 410945; (Conf 84/80, mass n 403457).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)