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Sez. 2, Sentenza n. 2766 del 07/05/1984 (Rv. 434809 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - USUCAPIONE DELLA COSA - PROVA DEL COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE - ONERE DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434809-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA - USUCAPIONE DELLA COSA - PROVA DEL COMPIMENTO DELL'USUCAPIONE - ONERE DEL RIVENDICANTE - CONTENUTO.*

Colui che agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, ed in questo secondo caso, se il possesso è contestato dal convenuto, non adempie al suo Onere probatorio semplicemente limitandosi a dimostrare che il titolo, o i titoli, risalgono ad un ventennio, ma deve provare di avere, egli e i suoi danti causa, posseduto l'immobile continuativamente dalla data del titolo stesso, salva la presunzione, iuris tantum, di possesso intermedio. (V 3967/83, mass n 428905; (V 3102/81, mass n 413672; (V 1603/81, mass n 412266; (Conf 973/81, mass n 411498).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1143, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)