Sez. 2, Sentenza n. 973 del 17/02/1981 (Rv. 411498 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE.*
L'usucapione e un modo di acquisto della proprieta dei beni immobili che si realizza mediante il possesso protratto per venti anni (art 1158 cod civ), onde colui che agisce in rivendica non adempie all'Onere probatorio limitandosi a dimostrare che il titolo di acquisto della proprieta (o i titoli, in caso di successione) risale ad un ventennio, ma deve provare - se il possesso e contestato - di avere posseduto l'immobile continuativamente dalla data del titolo stesso (salva la presunzione, iuris tantum, di possesso intermedio). (V 366/59; (V 4201/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)