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Sez. L, Sentenza n. 1600 del 16/02/1998 (Rv. 512641 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Azione relativa da parte dei soggetti lesi - Carattere di immediatezza - Necessità - Esclusione - Limiti - Persistenza della condotta o degli effetti di essa - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512641-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Tra le condizioni di proponibilità della domanda di repressione della condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970 non va annoverata l'immediatezza della reazione dei soggetti lesi dalla condotta del datore di lavoro denunziata come antisindacale, pertanto l'azione può essere proposta anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta illegittima, purché il comportamento denunciato sia ancora in atto e ancora permangano gli effetti lesivi della libertà e delle attività del sindacato o del diritto di sciopero.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)