Sez. U, Sentenza n. 2443 del 13/06/1977 (Rv. 386159 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - FINALITA - ESPERIBILITA - PRESUPPOSTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - FINALITA - ESPERIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Il procedimento disciplinato dall'art 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, tende al conseguimento di pronunce costitutive, idonee a far cessare il comportamento illecito del datore di lavoro, ed a rimuoverne le conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, l'esperibilita di detto procedimento, pur non essendo soggetta a termini di decadenza, decorrenti dallo inizio del comportamento antisindacale, postula che il comportamento medesimo sia ancora in atto, o, quantomeno, che siano ancora in atto i suoi effetti lesivi della liberta ed attivita del Sindacato.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)