Sez. L, Sentenza n. 1283 del 23/02/1984 (Rv. 433422 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTRIBUTI OMESSI - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA SOSTITUTIVA - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA LAVORATORE INPS E DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E GIUDIZIO DI APPELLO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONE SOCIALE) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTRIBUTI OMESSI - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA SOSTITUTIVA - LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA LAVORATORE INPS E DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E GIUDIZIO DI APPELLO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La facoltà ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 di chiedere all'INPS la Costituzione di una rendita vitalizia in favore del lavoratore dipendente, in relazione ai contributi omessi per cui non sia più possibile il versamento per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, può essere esercitata anche dallo stesso lavoratore che si sostituisce al datore di lavoro ed in tale ipotesi non sussiste litisconsorzio necessario tra lavoratore, INPS e datore di lavoro, sicché, promosso il relativo procedimento giudiziale dal lavoratore in contraddittorio con il datore di lavoro e l'ente assicuratore, nel giudizio di appello instaurato dall'assicuratore contro il solo lavoratore, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro a norma dello art. 331 cod. proc. civ.. (V 2172/80, mass n 405837).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)