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Sez. L, Sentenza n. 2172 del 03/04/1980 (Rv. 405837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - RISARCIMENTO DEI DANNI GIA VERIFICATISI E DEI DANNI FUTURI - AZIONI RISPETTIVE DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI DELLA PRIMA - DATORE DI LAVORO E ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI DELLA SECONDA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA - DATORE DI LAVORO, ASSICURATO E INPS - NATURA DI QUEST'ULTIMO - ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - RISARCIMENTO DEI DANNI GIA VERIFICATISI E DEI DANNI FUTURI - AZIONI RISPETTIVE DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI DELLA PRIMA - DATORE DI LAVORO E ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI DELLA SECONDA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA - DATORE DI LAVORO, ASSICURATO E INPS - NATURA DI QUEST'ULTIMO - ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA.*

In caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi, il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni gia verificatisi sotto il profilo delle minori prestazioni previdenziali ricevute, nonche al risarcimento dei danni futuri relativi cioe alle minori prestazioni previdenziali che l'attore avrebbe ricevuto, in dipendenza delle omesse contribuzioni. Mentre la prima Azione ha come litisconsorti solo il datore di lavoro e l'assicurato, la seconda, in quanto essa riguardi la Costituzione di una rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione adeguata alla Assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, ai sensi dell'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, puo essere proposta direttamente nei confronti del datore di lavoro con la richiesta di sua condanna alla Costituzione della rendita ed ha come litisconsorti necessari oltre il datore di lavoro e l'assicurato anche l'INPS, avente veste di adiectus solutionis causa, la cui presenza in giudizio e necessaria non soltanto perche in suo contraddittorio si devono accertare elementi essenziali della decisione, ma anche perche la sentenza di accoglimento non puo essere eseguita che con la cooperazione dello istituto e, quindi, previo accertamento delle condizioni che rendono tale cooperazione non solo possibile, ma anche dovuta. (V 3933/79, mass n 400396; (V 1926/79, mass n 398321; (V 144/79, mass n 396208; (V 1095/78, mass n 390466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)