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Sez. L, Sentenza n. 10824 del 04/11/1997 (Rv. 509489 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Prova scritta del rapporto - Necessità - Interesse del datore di lavoro ad eccepirne la mancanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509489-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA

Nella causa promossa dal lavoratore nei confronti dell'ex datore di lavoro e dell'INPS per la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, anche il datore di lavoro ha legittimazione ed interesse a far valere la mancanza della necessaria prova scritta del rapporto di lavoro, stante la possibile diversità dell'onere economico su lui gravante a seguito di costituzione della rendita rispetto a quello di una diversa forma di risarcimento. (Sulla base del riportato principio la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice d'appello, pur ribadendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto "inter partes", aveva rigettato, a seguito di appello del solo datore di lavoro, la domanda di costituzione della rendita vitalizia per difetto di prova documentale del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)