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Sez. L, Sentenza n. 1711 del 13/03/1986 (Rv. 445047 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - REGIME TRANSITORIO EX LEGGI N. 576 DEL 1980 E N. 175 DEL 1983 - PROFESSIONISTA AVENTE DIRITTO ALL'ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA CASSA NAZIONALE FIN DALL'ISTITUZIONE DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI - DOMANDA DI RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE FINO A NON OLTRE L'ANNO 1952 E VERSAMENTO SUCCESSIVO DEI CONTRIBUTI IN UN'UNICA SOLUZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445047-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - REGIME TRANSITORIO EX LEGGI N. 576 DEL 1980 E N. 175 DEL 1983 - PROFESSIONISTA AVENTE DIRITTO ALL'ISCRIZIONE D'UFFICIO ALLA CASSA NAZIONALE FIN DALL'ISTITUZIONE DI QUEST'ULTIMA - CONDIZIONI - DOMANDA DI RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE FINO A NON OLTRE L'ANNO 1952 E VERSAMENTO SUCCESSIVO DEI CONTRIBUTI IN UN'UNICA SOLUZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di regime transitorio della previdenza forense (quale previsto dalle leggi 20 settembre 1980 n. 576 e 2 maggio 1983 n. 175) il professionista che, in forza del disposto dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 (istitutiva della cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori) avrebbe diritto all'iscrizione d'ufficio fin dall'epoca della istituzione della cassa(o comunque anteriormente alla data della effettiva iscrizione, richiesta ed effettuata solo successivamente) per il fatto di essere stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale, può domandare la retrodatazione di tale iscrizione risalendo fino a non oltre l'anno 1952 nel termine perentorio di un anno previsto dall'art. 29 della cit. Legge n. 576, termine successivamente riaperto per la durata di ulteriori sei mesi dall'art. 3 d.l. n. 175 cit., comunicando alla cassa gli importi degli imponibili di ricchezza mobile relativi agli anni, anteriori al 1974, per i quali viene chiesta la regolarizzazione, e versando i relativi contributi in un'unica soluzione - a pena di decadenza - entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda del professionista. Pertanto, in Mancanza di tale tempestiva domanda, o del pagamento dei contributi, il professionista decade irrimediabilmente dal diritto di vedersi riconosciuta l'iscrizione alla cassa anche per il periodo (anteriore) in cui era prevista l'iscrizione d'ufficio dalla cit. Legge n. 6. (V 4678/82, mass n 422620).*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 29 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)