Sez. L, Sentenza n. 1756 del 07/02/2001 (Rv. 543707 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Indebito ottenimento di sgravi contributivi - Ripetizione da parte dell'INPS - Interessi ex art. 2033 cod. civ. sulle somme da restituire - Decorrenza - Dalla domanda giudiziale - Necessità - Precedente istanza avanzata dall'Inps in sede amministrativa - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'INPS nei confronti di imprese in relazione a sgravi contributivi indebitamente percepiti, gli interessi sulle somme da restituire all'istituto previdenziale spettano a decorrere dalla domanda giudiziale e non da quella amministrativa, che in tale ipotesi non è prevista come istanza preventiva obbligatoria e non è quindi assimilabile alla domanda amministrativa avanzata dai privati nei confronti degli enti previdenziali per la ripetizione di somme indebitamente versate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)