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Sez. L, Sentenza n. 1823 del 02/02/2004 (Rv. 569816 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Trattamento retributivo - Determinazione riservata alla contrattazione collettiva - Mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività lavorativa - Contrasto con l'art. 36 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569816-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 cod.civ.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Costituzione, il quale non risponde al criterio della <onnicomprensività>, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento <sufficiente>, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)