Sez. 2, Sentenza n. 630 del 27/01/1996 (Rv. 495589 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Costruzione di edificio con piani non sulla stessa verticale - Facoltà del prevenuto e del preveniente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie -.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE
In tema di distanze tra le costruzioni, il prevenuto, al pari del preveniente, può costruire un edificio i cui piani non si trovino tutti sulla medesima linea verticale, purché ognuno rispetti i criteri fissati dalla norma dell'art. 873 cod. civ. (nella specie, il prevenuto aveva edificato il piano terra a distanza inferiore a quella legale rispetto all'edificio del preveniente ed il primo piano in aderenza con quest'ultimo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito, il quale aveva condannato il prevenuto ad arretrare il piano terra fino a distanza legale, mentre aveva ritenuto legittima l'edificazione del primo piano in aderenza con la costruzione del preveniente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)