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Sez. 2, Sentenza n. 1740 del 05/03/1990 (Rv. 465670 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - EFFETTI DELLA PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465670-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - EFFETTI DELLA PREVENZIONE.*

In tema di distanze nelle costruzioni la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è definitiva, nel senso che una volta iniziata la costruzione sulla linea di confine, nel sopraelevare l'opera, costui è obbligato a costruire in corrispondenza della stessa linea su cui ha innalzato i piani inferiori ovvero a distanza non inferiore a quella legale prescritta per le costruzioni, giacché, se gli fosse consentito di adottare una scelta variabile tra i vari piani di fabbricato, costringerebbe il vicino prevenuto ad elevare a sua volta un immobile con muri perimetrali a linea spezzata. (Conf 1420/87, mass n 450881; (Conf 449/85, mass n 438652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)