Sez. L, Sentenza n. 3996 del 18/06/1981 (Rv. 414650 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DIFFERENZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITA - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - DIFFERENZA - SINDACATO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
La legitimatio ad causam costituisce una condizione dell'Azione intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e la sua Mancanza e rilevabile di ufficio in ogni stato o grado del giudizio. In quanto tale essa non puo confondersi con la titolarita attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, che involge una questione di merito in ordine alla quale la Corte di Cassazione puo esercitare solo il normale Sindacato di legittimita nei limiti dei motivi dedotti con il ricorso. (Conf 3265/80; (Conf 1698/67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)