Sez. L, Sentenza n. 8432 del 24/09/1996 (Rv. 499721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Carenza di legittimazione passiva - Configurabilità nelle azioni di condanna all'adempimento di un'obbligazione - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
Nelle azioni di condanna all'adempimento di un obbligazione non è configurabile la carenza di legittimazione passiva "ad causam", atteso che, ove risulti, in base alle norme di diritto sostanziale, che il convenuto non è titolare del rapporto dedotto in giudizio, il giudice deve provvedere rigettando la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)