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Sez. L, Sentenza n. 8432 del 24/09/1996 (Rv. 499721 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Carenza di legittimazione passiva - Configurabilità nelle azioni di condanna all'adempimento di un'obbligazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499721-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Nelle azioni di condanna all'adempimento di un obbligazione non è configurabile la carenza di legittimazione passiva "ad causam", atteso che, ove risulti, in base alle norme di diritto sostanziale, che il convenuto non è titolare del rapporto dedotto in giudizio, il giudice deve provvedere rigettando la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)