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Sez. L, Sentenza n. 10152 del 25/09/1995 (Rv. 494108 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494108-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Il contratto di formazione e lavoro, disciplinato dall'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 18 dicembre 1984 n. 863, ha natura di contratto a tempo determinato e pertanto, ove manchino i requisiti di sostanza e di forma per esso previsti, si converte in contratto a tempo indeterminato secondo la previsione di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, che ha portata generale e si applica pertanto non solo alle ipotesi previste dal secondo comma del citato art. 1, ma a tutti i contratti a tempo determinato invalidamente stipulati come tali. Nè la suddetta conversione trova ostacolo nel fatto che il contratto di formazione e lavoro ha una causa mista, atteso che anche la disciplina specifica per esso dettata, oltre a consentire la sua trasformazione volontaria in contratto a tempo indeterminato, prevede (art. 3, comma nono del citato D.L. n. 726 del 1983) un'ipotesi di conversione quando stabilisce che, in caso di inosservanza, da parte del datore di lavoro, degli obblighi derivanti da tale tipo di contratto, esso si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)