Sez. 5, Sentenza n. 27710 del 04/05/2018 Cc. (dep. 15/06/2018) Rv. 273648 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Procedimento - Esito - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa a seguito di appello avverso un'ordinanza di rigetto ex art. 299 cod. proc. pen., poiché i giudici, in quella sede, avevano operato una riqualificazione giuridica del fatto invece preclusa dal c.d. "giudicato cautelare").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)