Sez. L, Sentenza n. 2407 del 12/03/1994 (Rv. 485686 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani) | Pensione sociale sostitutiva di quella dovuta dal Ministero dell'Interno ad invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età - Obbligo relativo dell'I.N.P.S. - Successione di quest'ultimo nel debito del Ministero - Configurabilità - Conseguenze - Domanda giudiziale dell'interessato nei confronti dell'Istituto e del Ministero - Impugnazione della sentenza di primo grado da parte soltanto dell'I.N.P.S. - Formazione del giudicato nei confronti del Ministero - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani)
L'obbligo dell'I.N.P.S. di corrispondere, nei limiti indicato dall'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 25 - convertito in Legge n. 93 dello stesso anno -, la pensione sociale sostitutiva di quella dovuta dal Ministero dell'Interno ad invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di età, configura, secondo la citata fattispecie normativa, una successione dell'ente previdenziale nel debito del ministero stesso, con la conseguenza che, anche nel caso in cui la domanda giudiziale dell'interessato sia stata proposta nei confronti dell'originario titolare e del suo successore, il rapporto in contestazione rimane unico e l'impugnazione della sentenza di primo grado, sebbene proposta soltanto dall'I.N.P.S. esclude la formazione del giudicato nei confronti del Ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2904, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 19 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)