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Sez. L, Sentenza n. 1806 del 13/02/1992 (Rv. 475711 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani) | Commutazione automatica della pensione d'inabilità agli ultrasessantacinquenni per illegittima prassi anteriore al D.L. n. 25 del 1988 - Erogazione da parte dell'Inps quale successore a titolo particolare del Ministero dell'Interno nel debito d'invalidità già liquidata - Conseguenze - Giudizio diretto al conseguimento della prestazione già instaurato contro il Ministero - Prosecuzione nei confronti di quest'ultimo - Necessità - Efficacia della sentenza - Estensione all'Inps.
Stato
decisa il 1992-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475711-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - Soggetti (anziani)

In virtù dell'art. 1 del d.l. 8 febbraio 1988 n. 25, convertito in legge 21 marzo 1988 n. 93, il quale - con norma volta a sanare la precedente prassi illegittima di riconoscere la pensione d'inabilità agli ultrasessantacinquenni sulla base del requisito reddituale per essa previsto, più favorevole di quello richiesto per la pensione sociale, nella quale poi era automaticamente commutata - dispone che "l'Inps è autorizzato a corrispondere le prestazioni già liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno d'età", l'Istituto previdenziale si configura come successore, a titolo particolare, del Ministero dell'Interno nel debito avente ad oggetto la pensione d'inabilità già liquidata ad un ultrasessantacinquenne secondo l'illegittima prassi anzidetta, con la conseguenza che, il giudizio volto a conseguire tale prestazione, già instaurato contro il Ministero, deve proseguire, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., nei confronti del medesimo (il quale non può essere ritenuto privo di legittimazione passiva), sfociando in una sentenza nel merito che spiega effetto anche nei confronti dell'INPS (successore a titolo particolare nel debito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)