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Sez. L, Sentenza n. 2760 del 23/03/1999 (Rv. 524477 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971 con la pensione sociale al momento del compimento dei 65 anni del beneficiario - Compimento dei 65 anni nel corso del procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile - Condanna del Ministero dell'Interno solo al pagamento dei ratei maturati fino ai 65 anni - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524477-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Al compimento del sessantacinquesimo anno d'età del beneficiario della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, la suddetta pensione o il suddetto assegno sono sostituiti dalla pensione sociale a carico dell'INPS; tale sostituzione, a norma dell'art 11 legge n. 854 del 1973, è automatica ed opera su semplice comunicazione tra gli enti, con la conseguenza che, nell'ipotesi di compimento del sessantacinquesimo anno d'ETÀ nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario volto al riconoscimento dell'invalidità civile, il Ministero dell'Interno non potrà essere condannato a pagare anche i ratei del beneficio richiesto maturati successivamente al compimento dei sessantacinque anni, debitore di questi essendo l'INPS.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)