Sez. 1 - , Ordinanza n. 27600 del 21/09/2022 (Rv. 665641 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE | Provvedimento straniero in materia di adozione - Dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i minorenni - Decreto - Natura sostanziale di sentenza - Ricorso in appello - Necessità - Ricorso in cassazione - Inammissibilità - Competenza del Tribunale per i minorenni in unico grado - Non sussiste - Attitudine al giudicato - Sussiste - Ricorso straordinario per Cassazione - Esclusione.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE
La pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza e, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, una competenza in unico grado, è impugnabile mediante l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)