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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16990 del 27/06/2018 (Rv. 649691 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE | Provvedimento straniero in materia di adozione - Dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i minorenni - Mediante decreto - Natura sostanziale di sentenza - Conseguenze - Revocabilità - Esclusione - Intervenuta formazione del giudicato - Inammissibilità del ricorso in cassazione.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649691-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE

La pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza, e risulta perciò idonea al passaggio in giudicato. Ne consegue l'inammissibilità della successiva domanda di revoca della pronuncia sopradescritta. (Nella specie, sia il tribunale per i minorenni, sia la Corte d'Appello avevano rigettato la domanda di revoca proposta dai genitori adottivi di minore straniera, all'esito di procedimento di adozione internazionale conclusosi con il decreto di riconoscimento del provvedimento straniero sopraindicato, ma la S.C. ha ritenuto ab origine inammissibile tale domanda, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.)

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 34 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)