Sez. 2, Sentenza n. 3215 del 18/07/1977 (Rv. 386725 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA VESTE DI SUCCESSORE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ED OGGETTO - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELL'ALTRA PARTE - ESECUZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE SOLLEVATA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - TARDIVITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA VESTE DI SUCCESSORE - ONERE PROBATORIO - SPETTANZA ED OGGETTO - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DELL'ALTRA PARTE - ESECUZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE SOLLEVATA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - TARDIVITA.*
Chi si costituisce in giudizio nell'asserita veste di successore a titolo universale di una delle parti originarie ha l'Onere di fornire la prova di tale sua qualita, tuttavia quando l'altra parte accetti il contraddittorio senza sollevare alcuna eccezione al riguardo, neppure in Sede di conclusioni definitive, e solo in comparsa conclusionale eccepisca l'inammissibilita della Costituzione in giudizio del suo attuale contraddittore, sul rilievo che costui non avrebbe dato prova della sua legittimazione, l'eccezione deve ritenersi tardiva, ostando al suo ingresso il passato contegno processuale della stessa parte che, con la sua mancata contestazione, anche soltanto implicita, del fatto da provare, lo ha reso non controverso, cosi eliminando ogni necessita di dimostrazione da parte di chi ne avrebbe avuto l'Onere. (V 1063/70, mass n 346614; (V 2760/68, mass n 335373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)