Sez. 3, Sentenza n. 1835 del 22/02/1988 (Rv. 457789 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE - RICHIESTA - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - RILEVABILITÀ - AD ISTANZA DI PARTE ATTRICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE - RICHIESTA - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - RILEVABILITÀ - AD ISTANZA DI PARTE ATTRICE.*
Nel rito del lavoro la necessità per il convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere - a pena di decadenza come espressamente sancisce l'art. 418 cod. proc. civ. - che il giudice adito fissi una nuova udienza di discussione assolve alla funzione di consentire alla parte attrice (convenuta in riconvenzionale) di predisporre le proprie difese, cosicché per la sua inosservanza è legittimata a dolersene soltanto la suddetta parte attrice, nel cui interesse è prevista la relativa normativa, e non il convenuto (attore in riconvenzionale). (V 5122/85, mass n 442440).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)