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Sez. L, Sentenza n. 5122 del 17/10/1985 (Rv. 442440 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE - RICHIESTA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442440-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - FISSAZIONE DI NUOVA UDIENZA DI DISCUSSIONE - RICHIESTA - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

Nel rito del lavoro la necessità per il convenuto che agisce in riconvenzionale di chiedere - a pena di decadenza come espressamente sancisce l'art. 418 cod. proc. civ. - che il giudice adito fissi una nuova udienza di discussione assolve alla funzione di consentire alla parte attrice convenuta in riconvenzionale di predisporre le proprie difese. Tale necessità invece non sussiste nel caso in cui, iniziato il giudizio con il rito ordinario e proposta in esso ritualmente e tempestivamente la domanda riconvenzionale, si sia già costituito il contraddittorio, mentre solo successivamente sia stata disposta la trasformazione del rito ex art. 426 cod. proc. civ., giacché la posizione della parte attrice (come quella della parte convenuta) non può essere pregiudicata atteso che all'udienza di discussione fissata a norma del citato art. 426 entrambe le parti possono adeguare la rispettiva attività processuale alle regole del rito del lavoro senza che il convenuto che agisce in via riconvenzionale sia tenuto a chiedere lo spostamento dell'udienza di predetta. (Conf 2026/84, mass n 434094).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)