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Sez. 3, Sentenza n. 8052 del 22/05/2003 (Rv. 563431 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563431-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 cod.civ., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)