Sez. U, Sentenza n. 57 del 05/01/1993 (Rv. 480162 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - In genere | Procedimento disciplinare a carico di magistrato - Estinzione per inosservanza dei termini - Necessità del consenso dell'incolpato - Conseguenze in ipotesi di contumacia dell'incolpato all'udienza di discussione.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - In genere
L'estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrato, per inosservanza dei termini all'uopo fissati, postula che l'incolpato vi consenta, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, e, pertanto, in ipotesi di contumacia dell'incolpato stesso all'udienza di discussione, non può essere pronunciata sulla sola base di istanza del suo difensore (non munito di specifico mandato).
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)