diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3871 del 18/11/1975 (Rv. 378120 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA - ALIENAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL VENDITORE OVVERO DEI BENI NELLA LORO INDIVIDUALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONSEGUENZE DELLA VENDITA DELLA QUOTA - SUBINGRESSO DELL'ACQUIRENTE NELLA COMUNIONE E APPLICABILITA DEL PRECETTO SUL RETRATTO SUCCESSORIO - CONSEGUENZE DELLA VENDITA DEI BENI NELLA LORO INDIVIDUALITA - RETRATTO SUCCESSORIO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - EFFETTO OBBLIGATORIO DELLA VENDITA - CONSEGUENZE - VENDITA DI QUOTE INDIVISE DI BENI DETERMINATI - IDENTITA DI DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1975-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378120-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA COMUNE INDIVISA - ALIENAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL VENDITORE OVVERO DEI BENI NELLA LORO INDIVIDUALITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CONSEGUENZE DELLA VENDITA DELLA QUOTA - SUBINGRESSO DELL'ACQUIRENTE NELLA COMUNIONE E APPLICABILITA DEL PRECETTO SUL RETRATTO SUCCESSORIO - CONSEGUENZE DELLA VENDITA DEI BENI NELLA LORO INDIVIDUALITA - RETRATTO SUCCESSORIO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - EFFETTO OBBLIGATORIO DELLA VENDITA - CONSEGUENZE - VENDITA DI QUOTE INDIVISE DI BENI DETERMINATI - IDENTITA DI DISCIPLINA.*

Allorche un contratto di vendita abbia ad oggetto beni tutt'ora indivisi, facenti parte di una comunione ereditaria, e rimesso allo apprezzamento incensurabile del giudice del merito stabilire se con l'atto si sia inteso alienare la quota (o una frazione aritmetica della quota) spettante al venditore - nel qual caso l'acquirente subentra a quest'ultimo nella comunione e deve osservarsi il precetto dell'art 732 cod civ sul retratto successorio - oppure se i beni alienati siano da considerarsi nella loro autonoma individualita. In quest'ultimo caso, invero, il retratto non trova applicazione, poiche la vendita si intende suscettiva di meri effetti obbligatori e subordinata, pertanto, al verificarsi della condizione che il bene sia attribuito all'alienante in Sede di divisione, alla quale l'acquirente rimane estraneo, salvi il suo potere di assumerne l'iniziativa (in via surrogatoria e non in via autonoma ex art 1111 cod civ), nonche la legittimazione a partecipare alla divisione stessa a norma dell'art 1113 cod civ. questi principi debbono ritenersi operanti anche nel caso in cui l'alienazione concerna quote indivise di beni determinati, poiche anche in quest'ultima ipotesi la vendita e produttiva di effetti meramente obbligatori. (V 1370/65; 1043/60; 3776/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)