Sez. 2, Sentenza n. 4925 del 13/08/1980 (Rv. 408781 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DELLA QUOTA EREDITARIA - ALIENAZIONE DI UN SINGOLO BENE SPECIFICAMENTE DETERMINATO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEI COEREDI - INSUSSISTENZA.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - ALIENAZIONE DELLA QUOTA EREDITARIA - ALIENAZIONE DI UN SINGOLO BENE SPECIFICAMENTE DETERMINATO - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO DEI COEREDI - INSUSSISTENZA.*
Il diritto di prelazione e di riscatto attribuito ai coeredi dall'art 732 cod civ sussiste soltanto rispetto all'ipotesi di alienazione, sia pure parziale, della quota ereditaria, intesa come porzione ideale dell'universum jus defuncti e non gia anche nel caso in cui venga alienato integralmente o pro quota un singolo bene specificamente determinato; cio in quanto solo nel primo caso (alienazione di quota ereditaria o di parte di essa) per l'efficacia reale dell'alienazione, avverrebbe l'ingresso dell'estraneo nella comunione ereditaria che la norma de qua tende ad evitare, mentre nel secondo caso (alienazione di cose determinate) non avendo attualmente il coerede la titolarita esclusiva del diritto di proprieta sul singolo bene e non producendo la vendita che effetti puramente obbligatori, non puo sorgere, finche dura lo stato di indivisione, il pregiudizio che la norma vuole impedire, essendo subordinata la efficacia dell'alienazione alla condizione che quel bene (o la sua quota parte) sia assegnata con la divisione al coerede medesimo. (Conf 1124/79, mass n 397329; (Conf 3871/75, mass n 378120; (Conf 171/67, mass n 325886; (Conf 2348/62, mass n 253498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)