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Sez. 6, Sentenza n. 9432 del 12/02/2026 Ud. (dep. 11/03/2026) Rv. 289626-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di oltraggio - Estinzione del reato mediante risarcimento ex art. 341-bis, comma quarto, cod. pen. - Oneri dell’imputato - Indicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289626-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE

L'imputato che ritiene che il delitto contestatogli possa essere giuridicamente riqualificato in oltraggio a pubblico ufficiale è onerato a sollecitare il giudice a procedere in tal senso e a provvedere contestualmente al risarcimento del danno nei termini previsti dall'art. 341-bis, comma quarto, cod. pen., sicché resta precluso il diritto alla declaratoria di estinzione nel diverso caso in cui sia il giudice che, con la sentenza che definisce il giudizio, attribuisca al fatto, "ex officio", la diversa qualificazione che contempla il suddetto meccanismo estintivo.

Cod. Pen. art. 341 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)