Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 20/03/1991 (Rv. 471363 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Contenuto. | Spese di costruzione o incrementative ex art. 13, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 modificato dall'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688 - Obbligo del venditore di costituire a titolo gratuito servitù a favore dell'immobile alienato - Computo nel valore iniziale dello stesso - Inammissibilità.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) Accertamento e riscossione - Dichiarazione - Contenuto.
In tema di INVIM, le spese di costruzione o incrementative, di cui al primo comma dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688 (computabili in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile), sono solo quelle relative ad opere od utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene (differentemente da quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 13 per le spese di urbanizzazione), per cui non può essere ricompreso tra le spese incrementative l'obbligo assunto dal venditore di costituire, a titolo gratuito, ed a favore dell'immobile alienato, servitù gravanti sul fondo residuo di proprietà dello stesso venditore, trattandosi di un'utilità futura.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)