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Sez. 3, Sentenza n. 3744 del 22/12/1971 (Rv. 355558 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA DEMOLIRE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355558-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA DEMOLIRE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELLA LOCAZIONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - LIMITI.*

La questione relativa alla cessazione della locazione ai sensi dello art 10 n 2 della legge 23 maggio 1950, n 253, rientra nella Competenza per materia del pretore di cui all'art 6 della legge 1 maggio 1955, n 368, in quanto la predetta questione si riferisce appunto ad una controversia riguardante il diritto alla proroga, il quale verrebbe meno se ricorresse l'ipotesi di cessazione prevista dal citato art 10 n 2 della legge n 253 del 1950. La speciale Competenza del pretore non sussiste solo nei casi in cui - al di fuori della peculiare disciplina vincolistica - si tratti di applicare concetti ed istituti propri della ordinaria disciplina dettata dal codice civile. (V 3625'69, mass n 343837).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)