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Sez. 6, Sentenza n. 14575 del 15/04/2026 Cc. (dep. 21/04/2026) Rv. 289888-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Estradizione cautelare passiva - Requisitoria del procuratore generale - Obbligo di traduzione in forma scritta - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289888-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, la requisitoria del procuratore generale, con cui l'ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l'accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d'ufficio o su richiesta di parte. (Fattispecie relativa a estradando che, al momento della presentazione della requisitoria, era perfettamente informato degli addebiti a suo carico, essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritualmente tradottagli).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703 com. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)