Sez. 1, Sentenza n. 25952 del 05/12/2011 (Rv. 620803 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Attività d'impresa - Ordinaria e straordinaria amministrazione - Nozione - Società (nella specie di persone) - Clausola compromissoria - Qualificazione in concreto - Necessità - Criteri.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Nell'attività di impresa, l'ordinaria amministrazione non si distingue dalla straordinaria amministrazione per la natura conservativa dell'atto (criterio valido, invece, nell'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto l'esercizio imprenditoriale presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi, e non meramente conservativi, sicché la distinzione va fondata, per contro, sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni. Pertanto, sono atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell'impresa e tra questi non rientra "ex se" la stipulazione di una clausola compromissoria, occorrendo viceversa accertare in concreto, ai fini dell'art. 808, secondo comma, cod. proc. civ., se l'amministratore (nella specie di società di persone) avesse il potere di stipulare il contratto contenente tale clausola.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)