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Sez. 1, Sentenza n. 4856 del 04/05/1995 (Rv. 492085 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Impresa - Amministratore - Poteri - Limitazione all'amministrazione ordinaria - Clausola compromissoria - Stipulazione - Validità.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492085-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

In tema di attività di impresa, il criterio per distinguere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non può essere quello del carattere "conservativo" o meno dell'atto posto in essere (criterio valido, invece, di regola, per l'amministrazione del patrimonio degli incapaci), in quanto quella imprenditoriale è attività che presuppone necessariamente il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione ordinaria (cioè, normale) del tipo di impresa di cui si tratta e alle dimensioni in cui essa viene esercitata. Ne deriva che, mentre gli atti che modificano le strutture economico-organizzative dell'impresa sono da considerarsi di "straordinaria" amministrazione, la stipulazione di una clausola compromissoria non può essere annoverata tra quelli "eccedenti" l'ordinaria amministrazione con la conseguenza che anche un amministratore, i cui poteri siano stati limitati all'amministrazione ordinaria, sia pienamente abilitato a stipulare l'indicata clausola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)