Sez. 3 - , Sentenza n. 58318 del 09/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018) Rv. 274739 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Persona offesa che versa in condizioni di vulnerabilità - Testimonianza - Adozione di modalità di audizione protetta - Presupposti.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
In tema di esame testimoniale, ai sensi della nuova formulazione degli artt. 392, comma 1-bis, e 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, il giudice che debba procedere all'esame di una persona offesa maggiorenne che versi in condizione di particolare vulnerabilità, stabilita secondo i criteri generali di cui all'art. 90-quater cod. proc. pen., dispone, se ne fanno richiesta la stessa persona offesa o il suo difensore, modalità protette di audizione, secondo le forme dell'art. 398, comma 5-bis, cod. proc pen., indipendentemente dalla contestazione elevata, essendo stato eliminato il limite oggettivo, contenuto nella precedente formulazione dell'art. 498, comma 4-quater, cod. proc. pen., che consentiva l'adozione di tali modalità soltanto nel caso in cui si procedesse per i reati di cui al comma 4-ter della medesima norma.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)