Sez. 3 - , Sentenza n. 47702 del 14/06/2018 Ud. (dep. 19/10/2018) Rv. 274947 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Esame nelle forme dell'incidente probatorio - Vittima particolarmente vulnerabile - Richiesta di ripetizione dell'esame in appello - Limiti - Contrasto con norme CEDU - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di istruttoria dibattimentale, il limite previsto dall'art. 190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione nel dibattimento, della testimonianza assunta nel corso dell'incidente probatorio dalla vittima che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2005, n. 212, non contrasta con l'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. (In motivazione, la Corte ha precisato che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha valorizzato l'esigenza di protezione della vittima come fattore in grado di giustificare la compressione di alcune prerogative difensive, sempre che sussistano idonee garanzie procedimentali in grado di assicurare l'equità del giudizio nel suo complesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 decies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)