Sez. 6, Sentenza n. 14172 del 26/03/2026 Cc. (dep. 17/04/2026) Rv. 289816-01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' | Persona offesa del delitto di maltrattamenti - Documentazione ex art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen. - Verifica in concreto della condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante - Necessità - Onere della probatorio della difesa - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'
In tema di indagini preliminari, la polizia giudiziaria, nell'assumere sommarie informazioni dalla persona offesa del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è tenuta, per la natura del reato, ad accertare concretamente la condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante, in funzione della verifica della sussistenza dell'obbligo di documentazione con le modalità di cui all'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., ma non grava sulla difesa il relativo onere probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni, non documentate con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, rese dalla persona offesa del delitto di maltrattamenti, commesso con violenza sulla persona nell'ambito di una relazione affettiva).
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)