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Sez. 5, Ordinanza n. 1000 del 03/07/1973 Cc. (dep. 05/10/1973) Rv. 125106 - 01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - CARATTERE DI SERIETA -MANCANZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125106-01

AZIONE PENALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI (PREGIUDIZIALITA) - QUESTIONI CIVILI - DI STATO PERSONALE - SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - CARATTERE DI SERIETA -MANCANZA - RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE - LEGITTIMITA.*

In pendenza di un giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il procedimento penale per bancarotta deve essere sospeso soltanto se il giudizio civile abbia il carattere della serieta ed e pertanto legittimo il rigetto dell'istanza di sospensione, se il giudice penale accerta, mediante una sommaria delibazione della controversia civile, che gli elementi dedotti sono inconferenti, temerari o manifestamente infondati, cosi che l'opposizione appaia come un espediente, inteso a procrastinare il rapido corso della giustizia penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)