Sez. 3, Sentenza n. 1999 del 26/05/1999 Cc. (dep. 01/07/1999) Rv. 214220 - 01
GIUOCO - SCOMMESSE IN GARE SPORTIVE | Competizioni svolgentesi all'estero - Organizzazione di pubbliche scommesse effettuata in parte sul territorio nazionale - Licenza di cui all'art. 88 TULPS - Necessità - Mancanza - Reato di cui all'art. 4 lett. c) legge 401 del 1989.
GIUOCO - SCOMMESSE IN GARE SPORTIVE
Anche quando nel territorio italiano si effettui solo una parte dell'organizzazione di pubbliche scommesse, questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto della organizzazione faccia capo a società straniere e sebbene i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero. Anche in tale ipotesi, infatti, vanno applicate le norme di cui all'art. 88 TULPS e all'art. 4 legge 401 del 1989; è, quindi, necessaria la cd. licenza di polizia prevista dall'art. 88 TULPS, non acquisibile con la procedura del silenzio assenso. Pertanto l'esercizio senza licenza integra in tali ipotesi la contravvenzione prevista dall'art. 4 lett. c) citato.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 lett. C CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)