Sez. 3, Sentenza n. 36206 del 11/07/2001 Cc. (dep. 06/10/2001) Rv. 220112 - 01
GIUOCO - SCOMMESSE IN GARE SPORTIVE | Collegamento con centro di scommesse estero - Assenza di autorizzazione - Illiceità - Sussistenza - Violazione di principi comunitari o costituzionali - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
GIUOCO - SCOMMESSE IN GARE SPORTIVE
In tema di scommesse clandestine sugli eventi sportivi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta con riferimento ai principi di libera iniziativa contenuti nel Trattato CEE, in particolare negli artt.59 e 60, e ai principi di uguaglianza e di libera iniziativa contenuti negli art.3 e 41 della Costituzione o quelli contenuti negli artt.10 e 11 della Costituzione stessa in tema di rapporti con le norme di diritto internazionale - dell'art.4 legge n.401 del 1989 e successive modifiche, sotto il profilo della possibilità di ricomprendere nella fattispecie incriminatrice anche l'ipotesi in cui ad operare senza autorizzazione sia una ditta collegata telematicamente con una società di "bookmakers" situata in territorio estero (Nell'affermare tale principio la Corte ha evidenziato la rilevanza degli interessi legati alla sicurezza pubblica, come riconosciuti dagli artt.56 e 66 del Trattato CEE e dal nostro ordinamento, ed ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente). [v. Corte di Giustizia, causa c-67/98, Zenatti]
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 11, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 42, Tratt. Internaz. 25/03/1953 num. 55, Tratt. Internaz. 25/03/1953 num. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)