diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3841 del 09/03/2012 (Rv. 622011 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 7 della legge n. 289 del 2002 - Definizione automatica - Effetto - Estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622011-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall'elisione della pretesa impositiva realizzata in virtù dell'adesione al condono, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica eccezione ad opera della parte interessata a farla valere.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)