Sez. 5, Sentenza n. 25239 del 03/12/2007 (Rv. 601549 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 della legge n. 289 del 2002 - Definizione automatica - Effetto - Estinzione del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice prima di ogni altra.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)