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Sez. L, Sentenza n. 3761 del 19/06/1982 (Rv. 421718 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - BREVETTO DI PROFUGO DA TERRITORI ESTERI - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421718-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - BREVETTO DI PROFUGO DA TERRITORI ESTERI - EFFICACIA - ESCLUSIONE.*

Il conseguimento del brevetto di profugo da territori esteri, di cui al combinato disposto degli artt. 1 n. 3 e 2, terzo comma della legge 4 marzo 1952 n. 137 non è di per sè suscettibile di determinare, in favore del titolare, l'applicabilità dei benefici combattentistici di cui alle norme dell'art. 1 primo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336 e dell'art. 1, quarto comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, che costituiscono ius singulare di cui non è consentita l'interpretazione analogica e quindi l'applicazione a categorie diverse da quella dei profughi per effetto della applicazione del trattato di pace e dalle altre ad esse equiparate in virtù di apposito provvedimento normativo. (Conf 1921/80, mass n 405544).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 art. 1 CORTE COST., Legge 04/03/1952 num. 137 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)